Ristrutturazioni, l’appaltatore è responsabile per gravi difetti di costruzione

difetti di costruzione

Una sentenza della Corte di Cassazione ammette l’applicabilità dell’art. 1669 c.c. anche agli interventi manutentivi o modificativi su edifici esistenti.

La sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabilisce che l’articolo 1669 del codice civile, sulla responsabilità dell’appaltatore per i gravi difetti dell’opera, è applicabile, se vi sono tutte le altre condizioni, non solo alle nuove costruzioni bensì anche alle opere di ristrutturazione edilizia e agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.

Il fatto
I condomini di uno stabile di Pesaro avevano chiesto in giudizio il risarcimento per gravi difetti di costruzione in solido dalla società appaltatrice e dall’impresa esecutrice di interventi di ristrutturazione edilizia con cambiamento di destinazione d’uso da uffici ad abitazione e realizzazione di balconi, scale, solai e sottotetti, in seguito ai quali si erano create estese fessurazioni interne ed esterne alle pareti del fabbricato.
I convenuti a loro volta chiamavano in causa l’impresa che aveva eseguito gli intonaci, ma il Tribunale li condannava al risarcimento per responsabilità per danno secondo l’art. 1669 del codice civile, che stabilisce la responsabilità dell’appaltatore per la rovina o i gravi difetti di edifici o immobili di lunga durata, che si manifestano nel corso di dieci anni dal loro compimento.
La Corte d’appello ribaltava la sentenza di primo grado, sostenendo che l’articolo citato si applica solo a opere eseguite da nuovo fin dalle fondamenta, oppure a quelle dotate di propria autonomia tecnica, e non può riguardare gli interventi di ristrutturazione edilizia.

La sentenza
La Corte di Cassazione doveva quindi chiarire l’ambito di applicazione della responsabilità aggravata dell’appaltatore, cioè se egli risponde solo se il pericolo per l’edificio deriva da lavori di nuova costruzione o anche da opere di ristrutturazione.

FONTE: geometri.info

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