edilizia-sardegna

Dopo quasi un decennio di crisi, quest’anno si potrebbe intravvedere una ripresa dell’industria delle costruzioni: in Sardegna si attende un aumento del valore aggiunto dell’1,1% su base annua che potrebbe interrompere la dinamica negativa iniziata nel 2008.

Sono alcune previsioni che emergono dal IX Rapporto curato dalla direzione Affari economici e dal Centro studi dell’associazione nazionale costruttori edili (Ance) che traccia luci e ombre di un comparto che, sebbene in questi anni di grande sofferenza abbia perduto complessivamente 29.000 occupati, continua a rappresentare in termini di investimenti l’11,6% del Pil regionale, il 42,8% degli addetti dell’industria e il 6,6% dei lavoratori che operano nell’insieme dei settori economici.

Segnali incoraggianti arrivano dall’immobiliare residenziale con circa 12.000 compravendite registrate nell’ultimo anno e dall’aumento delle richieste di mutui per l’acquisto degli immobili.

FONTE: askanews.it

edilizia classe g

Nel 2016 tre su cinque compravendite nel mercato delle “nuove costruzioni” hanno riguardato immobili delle classi energetiche più efficienti,cioè A+, A e B. Rispetto al 2015, c’è un incremento del 10%.

È quanto emerge dal “Rapporto annuale sull’andamento del mercato immobiliare urbano”, realizzato da ENEA, Istituto per la Competitività (I-Com) e Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionisti (FIAIP). Il rapporto fotografa l’andamento delle compravendite di immobili nello scorso anno.

Considerando il mercato nel suo insieme, l’edilizia in classe energetica G, quella meno efficiente, continua a dominare le compravendite (il 66% di monolocali e il 56% di ville unifamiliari), mentre la vendita di case ristrutturate in classe energetica A+, A e B si attesta su valori che variano dal 3% al 7% del mercato di riferimento.

FONTE: geometra.info

difetti di costruzione

Una sentenza della Corte di Cassazione ammette l’applicabilità dell’art. 1669 c.c. anche agli interventi manutentivi o modificativi su edifici esistenti.

La sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabilisce che l’articolo 1669 del codice civile, sulla responsabilità dell’appaltatore per i gravi difetti dell’opera, è applicabile, se vi sono tutte le altre condizioni, non solo alle nuove costruzioni bensì anche alle opere di ristrutturazione edilizia e agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.

Il fatto
I condomini di uno stabile di Pesaro avevano chiesto in giudizio il risarcimento per gravi difetti di costruzione in solido dalla società appaltatrice e dall’impresa esecutrice di interventi di ristrutturazione edilizia con cambiamento di destinazione d’uso da uffici ad abitazione e realizzazione di balconi, scale, solai e sottotetti, in seguito ai quali si erano create estese fessurazioni interne ed esterne alle pareti del fabbricato.
I convenuti a loro volta chiamavano in causa l’impresa che aveva eseguito gli intonaci, ma il Tribunale li condannava al risarcimento per responsabilità per danno secondo l’art. 1669 del codice civile, che stabilisce la responsabilità dell’appaltatore per la rovina o i gravi difetti di edifici o immobili di lunga durata, che si manifestano nel corso di dieci anni dal loro compimento.
La Corte d’appello ribaltava la sentenza di primo grado, sostenendo che l’articolo citato si applica solo a opere eseguite da nuovo fin dalle fondamenta, oppure a quelle dotate di propria autonomia tecnica, e non può riguardare gli interventi di ristrutturazione edilizia.

La sentenza
La Corte di Cassazione doveva quindi chiarire l’ambito di applicazione della responsabilità aggravata dell’appaltatore, cioè se egli risponde solo se il pericolo per l’edificio deriva da lavori di nuova costruzione o anche da opere di ristrutturazione.

FONTE: geometri.info

imu tasi 2017

Nella bozza della legge di Stabilità c'è spazio anche per le tasse sulla casa. Nel testo in esame alla Camera viene previsto, infatti, lo stop all'aumento delle aliquote Imu e Tasi per il prossimo anno: sarà facoltà dei sindaci ridurre le aliquote, ma non potranno aumentarle.

Il testo della legge di stabilità all'articolo 11 prevede:

All’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26 le parole “per l’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2016 e 2017”;
b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno 2017 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016”.

Il primo comma si riferisce all'imposta municipale (imu) per cui il blocco delle aliquote previsto per il 2016 sarà esteso anche al 2017. I sindaci potranno ridurre le aliquote, ma non potranno aumentarle
Il secondo all'imposta sui servizi indivisibili (tasi) rispetto alla quale i sindaci non potranno decidere l'aumento delle aliquote, ma si se confermare la maggiorazione dello 0,8%, proprio come successo nel 2016. Il comune che vorrà mantenere la maggiorazione dovrà emanare un'apposita delibera di conferma, in caso contrario, si applicheranno le aliquote del 2015 senza la maggiorazione.

FONTE: idealista.it

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